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Giovedì, 09 settembre 2010

Tutela Legale

L'ufficio legale del Sivemp, diretto dal dr. Mauro Gnaccarini, formula gratuitamente pareri legali agli iscritti al Sivemp che ne facciano richiesta scritta, a mezzo fax o all'indirizzo e-mail: tutelalegale@sivemp.it inviati per il tramite del segretario aziendale, relativamente all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di Lavoro, alle norme concorsuali della dirigenza medica e veterinaria del SSN, ed alla normativa “lavoristica” di settore.
Per i soli Segretari Regionali è reso inoltre disponibile un servizio di consulenza urgente telefonica, attivo nella giornata di giovedì (ore 10 – 16), contattando il dr. Gnaccarini che, fra le 10,30 e le 12, può anche fruire della consultazione immediata dell'Avvocato dello Studio legale convenzionato.

REGOLAMENTO TUTELA GIUDIZIARIA
In vigore dal 01.01.2009

1. TUTELA GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLE SPESE LEGALI

La tutela relativa alle spese legali – nell'ambito dei rispettivi tetti di spesa come successivamente determinati - è assicurata consentendo all'Associato il ricorso a studio legale di fiducia.

Gli iscritti al SIVeMP, i Segretari Aziendali e Regionali del SIVeMP e delle Federazioni e Confederazioni a cui il SIVeMP aderisc, sono direttamente responsabili delle azioni legali promosse e conseguentemente non possono utilizzare in alcun modo nelle controversie legali il codice fiscale della Segreteria Nazionale del SIVeMP e della FVM nazionale. Essi, in qualità di ricorrenti soccombenti, sono altresì direttamente responsabili della corresponsione delle somme richieste dalle sentenze degli organi giurisdizionali a titolo di rimborso delle spese processuali, delle spese legali sostenute dalla parte vincente e degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alla parte vincente.

1.1 Oggetto della Tutela Giudiziaria relativamente alle spese legali

La Tutela Giudiziaria comporta l'assunzione da parte del Sivemp nei limiti del Fondo per l'assistenza legale istituito e determinato nel proprio bilancio, del massimale e nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi punti, delle spese connesse con le sottoelencate tipologie di assistenza:

  1. assistenza legale in sede penale e civile a seguito di imputazioni conseguenti a fatti colposi commessi dall'Associato nello svolgimento dell'attività quale medico veterinario con rapporto di dipendenza dagli Enti del SSN;
  2. assistenza legale relativa a vertenze conseguenti ad attività realizzate dall'Associato quale rappresentante sindacale del Sivemp, sempre che le stesse siano coerenti con gli indirizzi del Sivemp;
  3. assistenza legale riferita a controversie dell'Associato riconducibili al rapporto di dipendenza dagli Enti del SSN ;
  4. assistenza legale per imputazioni dolose subordinate ad assoluzioni dell'Associato in istruttoria o con sentenza definitiva “ perché il fatto non sussiste o non costituisce reato”.

1.2 Esclusioni dalla Tutela Giudiziaria

Sono escluse dalla Tutela Giudiziaria e quindi non possono essere oggetto di assunzione diretta ovvero di rimborso da parte del Sivemp:

  • le spese connesse ad assistenza legale relativa a controversie derivanti da fatti dolosi dell'Associato;
  • le spese connesse ad assistenza legale relativa a controversie di diritto fiscale e tributario;
  • le spese sostenute per pagamento di multe, ammende, sanzioni in generale, oneri fiscali anche se correlate all'attività professionale svolta.

La Tutela Giudiziaria non è inoltre concedibile:

  1. quando per la stessa materia, sia stata realizzata dal Sivemp specifica iniziativa di tutela a livello regionale e/o nazionale;
  2. in tutti i casi in cui la richiesta riguardi fasi e/o gradi di giudizio non iniziali. Ai fini in questione non è valutato il “tentativo di conciliazione”;
  3. per controversie insorte tra iscritti al Sivemp.
  4. nei casi in cui la richiesta non contenga il parere favorevole della segreteria regionale del Sivemp competente per territorio.

1.3 Limiti territoriali

Il Sivemp assicura la Tutela Giudiziaria limitatamente alle spese per controversie derivanti da fatti, attività, inadempienze verificatesi sul territorio della Repubblica Italiana.

1.4 Requisiti soggettivi per l'operatività della Tutela Giudiziaria

Il Sivemp assicura la Tutela Giudiziaria esclusivamente per le controversie insorte e determinate per fatti, attività, inadempienze e comportamenti verificatisi a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della iscrizione al Sindacato.
Ai soli fini di cui al precedente comma i fatti, le attività, le inadempienze e i comportamenti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti al momento della loro prima realizzazione anche nel caso di fatti, attività, inadempienze e comportamenti ripetuti successivamente o continuativi.
La revoca dell'iscrizione al Sivemp comporta:

  1. l'impossibilità di chiedere la Tutela Giudiziaria anche per controversie insorte e determinate per fatti, attività, inadempienze e comportamenti verificatisi durante il periodo di iscrizione;
  2. l'interruzione di eventuali pratiche di Tutela Giudiziaria in corso, con conseguente assunzione diretta da parte dell'ex Associato delle relative spese.

1.5 Modalità di richiesta della Tutela Giudiziaria

L'Associato che intenda giovarsi della Tutela Giudiziaria è tenuto a far pervenire all'ufficio legale del Sivemp Via Nizza 11 00198 tel. 068542049 fax 068848446 specifica richiesta redatta sul modulo allegato al presente regolamento contenente il parere favorevole della segreteria regionale del Sivemp competente per territorio.
Alla richiesta vanno allegati:

  1. fotocopia di tutti gli atti e documenti concernenti la controversia, già in mano dell'Associato;
  2. fotocopia della busta paga dell'ultimo mese di stipendio percepito dalla quale risulti la trattenuta della quota sindacale a favore del Sivemp;
  3. documento attestante l'iscrizione al sindacato all'epoca in cui si è verificato il fatto, l'attività, l'inadempienza o il comportamento che ha originato la controversia. Il documento in questione, se difficilmente recuperabile, potrà essere sostituito da una dichiarazione, da inserire nel testo dell'istanza, con la quale l'Associato, sotto la propria responsabilità, precisa la data di prima iscrizione all'Associazione.

L'associato dovrà indicare lo studio legale prescelto, indicando tutti i dati necessari per eventuali comunicazioni.

L'associato dovrà impegnarsi a sopportare direttamente le spese non assunte dal Sivemp.

1.6 Adempimenti dell'Ufficio Legale del Sivemp

L'ufficio legale del Sivemp, acquisita la documentazione di cui al precedente punto 1.4, provvede a verificare la sua ammissibilità , dando tempestiva notizia all'Associato dell'eventuale esito della verifica, con precisazione delle relative motivazioni, costituendo - di norma - motivo di inammissibilità la presenza di precedenti pronunciamenti negativi della competente Magistratura su situazioni analoghe.
Nel caso in cui la verifica abbia esito favorevole, l'ufficio legale definisce e comunica all'associato i contenuti della Tutela Giudiziaria assicurata. Il giudizio dell'ufficio legale del Sivemp è insindacabile, relativamente a:

  • eventuale inammissibilità dell'istanza di Tutela Giudiziaria;
  • contenuti della Tutela Giudiziaria assicurata.

1.7 Deroghe

In presenza di vertenze che coinvolgono per il loro contenuto, per interessi di caratteri generale, per rilevanza sul piano sindacale Il Sivemp, L'ufficio legale invierà alla Segreteria Nazionale la pratica, onde assumerla in deroga alle norme regolamentari in corso

1.8 Massimali di spesa a carico del Sivemp

  • Il Sivemp a conclusione della vertenza legale liquida all'associato, dopo presentazione della parcella regolarmente quietanzata, il 70% delle spese legali sostenute. In tutti i casi il rimborso delle spese legali non può superare la somma di € 3.500 per vertenza.. A ciascun Associato potrà essere concessa la Tutela Giudiziaria per una controversia per ciascun anno solare.
  • Nel caso in cui la vertenza interessi più iscritti al SIVeMP ai fini della liquidazione si considera una sola controversia liquidabile con un rimborso spese massimo complessivo di € 3.500.
  • Nel caso la vertenza sia conseguente ad attività in qualità di rappresentante sindacale del SIVeMP, il rimborso sarà del 100% delle spese legali sostenute fino ad un massimo di € 4.000.
  • Nel caso in cui la vertenza coinvolga più segreterie Aziendali, provinciali e regionali, le spese legali sostenute, eccedenti il massimale di € 4.000,00, potranno essere totalmente liquidate previo parere favorevole del Direttivo Nazionale.

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